GUIDA ALLA DETRAZIONE DELLA SPESA PER I FARMACI

Come si detraggono le spese per l’acquisto dei farmaci? Cosa deve contenere lo scontrino fiscale emesso dalla farmacia? A cosa serve la tessera sanitaria?

 

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Queste sono le più diffuse domande tra chi, alle prese con la dichiarazione dei redditi, desidera beneficiare delle detrazioni per le spese dei medicinali. Il problema non deve essere ristretto, peraltro, al solo momento in cui il contribuente si accinge a compilare la nota dichiarazione fiscale. Se all’atto dell’acquisto del medicinale non si rispettano determinate regole la documentazione fiscale da allegare in sede di dichiarazione potrebbe risultare irregolare e far venire meno i benefici sperati.

Dal 1° gennaio 2008, inoltre, sono state emanate alcune novità in tema di documentazione fiscale per cui ecco spiegata l’utilità di questo piccolo vademecum per il cittadino con le regole essenziali da conoscere per poter usufruire delle detrazioni fiscali sulle spese dei medicinali.

La spesa per l’acquisto dei farmaci è deducibile o detraibile

Documentazione richiesta per il 2007

Dal 1° gennaio 2008 è’ necessario conservare lo scontrino fiscale “parlante”

La tessera sanitaria facilita al farmacista il rilascio dello scontrino “parlante”

 

Riepilogando…

La spesa per l’acquisto dei farmaci è deducibile o detraibile

Le norme fiscali prevedono alcune agevolazioni consistenti nella possibilità per il contribuente di dedurre dal reddito complessivo ovvero detrarre dall'imposta lorda  determinate somme al fine di ridurre quanto dovuto al fisco. Tra queste rientrano le spese mediche, ossia le spese mediche e sanitarie di qualunque tipo (medico generiche, specialistiche, chirurgiche, medicinali, analisi, farmaci ecc).

La deduzione dal reddito complessivo è consentita, in particolare, ai soggetti portatori di handicap così come definiti dall'art. 3 della L. 5.2.1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Rientrano fra tali soggetti anche coloro che, in presenza di minorazioni psichiche o fisiche, sono stati ritenuti invalidi dalle Commissioni mediche pubbliche ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra.

La detrazione dall’imposta lorda, al contrario, riguarda gli altri contribuenti che non presentino le condizioni di minorazione sopra indicate e che abbiano sostenuto spese mediche e/o sanitarie superiori a 129,11 euro. Le spese fino a 129,11 euro non possono essere detratte (cosiddetta franchigia).

Per la quota superiore a 129,11 euro di spesa si ha diritto alla detrazione di imposta del 19%: per cui, ad esempio, se la spesa complessivamente sostenuta per l’acquisto di medicinali e/o medica è stata pari a 210 euro occorrerà sottrarre a tale spesa la franchigia e, quindi, applicare il 19% (es. 310-129,11= 180,89 x 19% = 34,37 euro).

Documentazione richiesta per il 2007

 Tutte le spese per le quali si richiede la deduzione o la detrazione con la dichiarazioni dei redditi dovranno essere documentate anche attraverso un apposito scontrino fiscale rilasciato dal farmacista al momento dell’acquisto del medicinale.

Documentazione fino al 31.12.2007

·        medicinali con prescrizione medica: la documentazione della spesa sostenuta per i ticket è costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta. Qualora la prescrizione medica sia rilasciata da un medico diverso da quello di base l'intero prezzo del farmaco può essere dedotto o detratto purché lo scontrino rechi le indicazioni relative all'acquisto e sia unito alla ricetta prescritta dal professionista;

·        medicinali senza prescrizione medica: il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli Uffici un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno.

Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente deve anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.

Per effetto dell'art. 1, co. 29, L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) si è disposto che, a decorrere dall'1.7.2007, ai fini della deduzione e/o detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione di natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario (cd. "scontrino parlante").

Tuttavia, poiché la norma oltre all'indicazione della natura del bene, richiede che lo scontrino indichi anche la qualità del prodotto, tale requisito deve ritenersi soddisfatto qualora lo scontrino parlante rechi la denominazione del farmaco (R.M. 5.7.2007, n. 156/E).

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, tenendo in considerazione le difficoltà degli operatori del settore ad adeguarsi a tale previsione, ha previsto che nel periodo compreso fra l'1.7.2007 ed il 31.12.2007 le specificazioni richieste possono essere assolte anche attraverso un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino fiscale nel quale devono essere specificate la natura, qualità e quantità dei farmaci venduti (Comunicato stampa Agenzia Entrate 28.6.2007). Fino al 31.12.2007 l'ndicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino dal destinatario del farmaco.

Documentazione a decorrere dal 01.01.2008

 L'art. 39, co. 3, D.L. 159/2007 dispone che, a decorrere dal 1.1.2008, al fine di certificare l'acquisto di medicinali non è più possibile utilizzare la documentazione rilasciata dal farmacista, allegata allo scontrino; le farmacie, pertanto, a quella data devono essere in grado di rilasciare il cd. "scontrino parlante" al fine di consentire ai contribuenti la deduzione/detrazione delle spese per l'acquisto di medicinali.

Dal 1° gennaio 2008

è necessario conservare lo scontrino fiscale “parlante”

La legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 28 e 29 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto l’obbligo per le farmacie di certificare i corrispettivi relativi alla vendita dei medicinali mediante il cosiddetto scontrino “parlante”. Per permettere al contribuente che lo desideri di detrarre la spesa dei farmaci acquistati, è necessario, infatti, che il farmacista rilasci un apposito scontrino fiscale contenente le seguenti informazioni:

-         descrizione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati (in pratica il nome del farmaco e il numero delle confezioni acquistate);

-         indicazione del codice fiscale dell’assistito (attenzione: se si acquistano medicinali per conto di altra persona dovrà essere indicato il codice fiscale di quest’ultima).

 

Con tale normativa, quindi, è venuta implicitamente meno la necessità per i cittadini di rilasciare l’autocertificazione come previsto dal vecchio sistema.

 

Basterà conservare lo scontrino “parlante”.

 

L’Agenzia delle Entrate (con risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007) ha precisato, inoltre, che lo scontrino “parlante” non viola le leggi sulla privacy in quanto i dati su oneri che danno diritto a detrazione sono forniti facoltativamente dal contribuente che intende avvalersi di benefici fiscali. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003), inoltre, inserisce l'Amministrazione finanziaria tra i soggetti pubblici autorizzati al trattamento dei "dati sensibili", tra i quali rientrano anche quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

A conferma della irrilevanza di problematiche connesse alla privacy, l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente, peraltro, che la natura e la qualità dei medicinali emergono, per i farmaci soggetti a prescrizione, già dalla ricetta medica che il contribuente deve conservare e mostrare all'amministrazione finanziaria, qualora ne faccia richiesta, per fruire della detrazione o della deduzione per le spese sanitarie.

  

La tessera sanitaria facilita al farmacista il rilascio dello scontrino “parlante”

 

Per facilitare il compito del farmacista nell’inserire rapidamente, con il sistema ottico, il codice fiscale nel cosiddetto scontrino “parlante” è importante esibire la tessera sanitaria. La Tessera Sanitaria è una tessera personale che contiene, oltre ai dati anagrafici e assistenziali, anche il codice fiscale e, pertanto, sostituisce il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. In tale tessera il codice fiscale, leggibile come codice alfanumerico, è anche riportato sul “codice a barre” (bar-code) e sulla banda magnetica per consentirne la lettura ottica o digitale.

La Tessera Sanitaria, dunque, sostituirà gradualmente il tesserino plastificato del codice fiscale per tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Fac-simile della Tessera Sanitaria (fronte/retro)

 

La tessera sanitaria è valida sull'intero territorio nazionale ed è stata recapitata dall’Agenzia delle Entrate, a tutti gli aventi diritto, all’indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria al momento della spedizione. In caso di mancata ricezione è opportuno rivolgersi ad un Ufficio locale dell'Agenzia per verificare (ed eventualmente aggiornare) il proprio domicilio fiscale. Se la Tessera Sanitaria è stata smarrita o viene rubata (la qual cosa è sempre da dichiarare alla polizia di Stato), se ne può chiedere un duplicato ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, il duplicato si può richiedere:

La tessera sanitaria è valida per 5 anni, salvo diversa indicazione da parte della Regione/Asl di assistenza, e non sostituisce il libretto sanitario che resta il documento valido per ricevere le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Alcune Regioni (come ad esempio Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia) hanno adottato, per i propri assistiti, una Tessera Sanitaria con microchip che svolge anche la funzione di Carta Nazionale dei Servizi per l'accesso in rete ai servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni. Tali Tessere Regionali sono ugualmente valide come tessere di codice fiscale.

 

Riepilogando…

 

-         i soggetti portatori di handicap possono dedurre dal reddito complessivo le spese mediche e sanitarie;

-         tutti gli altri contribuenti (non portatori di handicap), per le spese mediche e sanitarie superiori a 129,11 euro, possono detrarre dall’imposta lorda il 19% di dette spese;

-         per poter detrarre le spese dei farmaci è necessario conservare i relativi scontrini fiscali;

-         per costituire certificazione valida, lo scontrino deve contenere il nome del farmaco, il numero delle confezioni acquistate e il codice fiscale dell’assistito;

-         l’esibizione della tessera sanitaria al farmacista facilita il rilascio dello scontrino fiscale con le indicazioni previste: è comunque sempre possibile comunicare il solo codice fiscale;

in caso di mancata ricezione o di smarrimento della tessera sanitaria è necessario rivolgersi ad un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate oppure richiederla tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) o, infine, chiamando il servizio d'informazioni automatico (numero telefonico 848.800.333).

fonte: 2008 cir.O.F.UD: 4 detrazioni spesa farmaci

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